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Lazio, cori razzisti, squalificata per due turni la Curva Nord. Revocata la sospensione dopo derby

Cori razzisti durante Lazio-Sassuolo: squalificata la Curva Nord. La decisione del giudice sportivo fa scattare anche la revoca della sospensione decisa in occasione della sanzione ricevuta dopo il derby con la Roma. Il settore dell'Olimpico, cuore della tifoseria biancoceleste, sarà chiuso in occasione delle sfide contro il Cagliari e l'Udinese
Martedì 03 ottobre 2017
MILANO - La Lazio dovrà fare a meno dei suoi tifosi più caldi, quelli della Curva Nord, in occasione delle prossime due sfide casalinghe con Cagliari (22 ottobre) e Udinese (5 novembre). Il giudice sportivo ha infatti punito il club biancoceleste con la chiusura del settore caldo del tifo biancoceleste per i cori di stampo razzista rivolti a due giocatori del Sassuolo in occasione della sfida di domenica scorsa. Una sanzione che si raddoppia in quanto provoca anche la revoca della sospensione che il club aveva ricevuto dopo la squalifica ricevuta (sempre per cori razzisti) dopo il derby con la Roma dello scorso 30 aprile.

IL COMUNICATO

Gara Soc. LAZIO - Soc. SASSUOLO

Il Giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore "Curva Nord", nel numero di circa 2000 (rispetto a n. 5449 occupanti), si rendevano responsabili, al 31° del primo tempo ed al 33° del secondo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti, rispettivamente, dei calciatori del Sassuolo Adjapong Claud e Duncan Alfred; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato, altresì, che il direttore di gara nel proprio rapporto ha dato conto puntualmente dell'accaduto, seppur riferendo i cori al solo calciatore Adjapong Claud, con relativa richiesta al
Responsabile del servizio d'ordine, per il tramite del IV Ufficiale, di effettuare l'annuncio di rito ai fini anche dell'eventuale sospensione della gara (annuncio effettuato al 38° del primo tempo); ritenuto che gli episodi sopradescritti integrano, in termini di dimensione e percezione reale, i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità delle condotte dei sostenitori, ex art. 11, n. 3 CGS, delle quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva la soc. SS Lazio; considerato, altresì, che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione della relativa sanzione (gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 - CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017); visti gli artt. 11 nn. 1 e 3, 16, n.2-bis e 18 n.1 lett. e) CGS;

P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. SS Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Dispone, altresì, la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Roma-Lazio del 30 aprile 2017 (CU LNPA n. 197 del 2 maggio 2017), per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova".
Fonte: Lega Serie A
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